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CVO: fiscalità 2008

Per saperne di più in tema di fiscalità e ricevere la brochure CVO 2008, dedicata alla fiscalità, scrivi al seguente indirizzo: cvo@arval.it

Articolo 164 TUIR

Sono contemplati in tale articolo:

  • autovetture di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente - dal 1° ottobre 1998 si considerano autovetture anche gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone);
  • autocaravan di cui all’art. 54, co. 1, lett. m), D.Lgs. n. 285/92 (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente);
  • ciclomotori, vale a dire veicoli a motore a due o tre ruote, di cilindrata non superiore a 50cm3 se termico, sviluppanti una velocità su strada fino a 40 km/h, con sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente;
  • motocicli, vale a dire veicoli a motore a due ruote, rientranti nella più ampia categoria dei motoveicoli, destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.

Non sono contemplati dall’art. 164 TUIR, tutti i restanti veicoli a motore, quali, ad esempio autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, trattori stradali, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, ecc.

Al riguardo, si segnala anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 ha incluso (con effetto dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006) tra i veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), TUIR, i "veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:

Pt (KW ) ≥ 180
Mc – T(t)"