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CVO: fiscalità 2008
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Premessa
L’auto, qualunque sia la sua forma di acquisizione, acquisto, leasing, noleggio, è sempre stata nel mirino del Fisco.
Il sistema fiscale italiano riguardante tale settore è, indubbiamente, il più complesso d’Europa.
In particolare, negli ultimi 12 mesi, gli interventi legislativi in tale materia si sono susseguiti gli uni agli altri e solo dall'agosto 2007, in Italia il sistema fiscale riguardante l’auto ha raggiunto un quadro normativo definitivo.
Per meglio comprendere ciò che è accaduto negli ultimi 12 mesi, necessita una doverosa premessa per ricordare che 2 sono le tipologie di imposte che gravano sulle auto:
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imposte dirette regolate dall’ art. 164 del TUIR, che mirano a ridurre la deducibilità dei costi
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imposte indirette (IVA) regolate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, che mirano a ridurre la detraibilità dell’IVA
Su entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli per i quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.
LE IMPOSTE DIRETTE
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli:
1) destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali (*) nell’attività propria dell’impresa
2) adibiti ad uso pubblico
(*) con tale locuzione si intendono i soli veicoli a motore senza i quali l’attività d’impresa non può essere in alcun modo esercitata (es. veicoli per le imprese che esercitano attività di noleggio degli stessi) e non semplicemente se l’attività diventa oggettivamente difficile da svolgere.
LE IMPOSTE INDIRETTE
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli:
che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (**)
(**) con tale locuzione si intendono i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)


