Addio al tagliando assicurativo in formato cartaceo: con la legge che ne ha imposto la dematerializzazione, non è più necessario esporre il contrassegno sul parabrezza.
Cosa cambia?
Dal 18 ottobre 2015 le Compagnie Assicurative, a esaurimento degli attuali stampati, provvederanno a non fornire più questo documento, mentre resta invariato l'obbligo di presenza a bordo del veicolo del certificato di assicurazione, ovvero il documento ufficiale che attesta l'esistenza di una copertura assicurativa RCA.
Se il tagliando non è più esposto, come vengono rilevate le assenze di copertura assicurativa?
La verifica della copertura avviene mediante controllo in tempo reale della targa: le Forze dell'Ordine verificheranno se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, appositamente alimentata dalle Compagnie Assicurative. In caso di contestazione, il certificato assicurativo a bordo del veicolo sarà prova sufficiente per dimostrare l'avvenuta copertura.
In caso di incidente come si potrà identificare la Compagnia dei veicoli coinvolti?
In caso di incidente basterà chiedere al conducente dell'altro veicolo coinvolto l'esibizione del certificato di assicurazione oppure, in alternativa, la polizza e la quietanza di pagamento.
Cosa cambia per la circolazione all'estero?
Per circolare nei paesi dell'Unione Europea (oltre ad Andorra, Svizzera e Serbia) è obbligatorio avere a bordo del veicolo il solo certificato di assicurazione (che prova l'adempimento dell'obbligo assicurativo); mentre nei paesi extra Unione Europea, qualora non barrati sulla carta verde, quest'ultima continua ad essere obbligatoria.
Elenco dei Paesi dove è obbligatoria la carta verde:
AL Albania
BIH Bosnia e Erzegovina
BY Bielorussia
MA Marocco
MD Moldavia
MK Macedonia - F.Y.R.O.M.
MNE Montenegro
RUS Russia
TN Tunisia
TR Turchia
IL Israele
IR Iran
UA Ucraina
In caso di accertamento da parte degli organi della polizia?
In sede di controllo può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una copia stampata su carta semplice, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.