COS’È IL BOLLO AUTO
Il bollo auto, ovvero la c.d. «tassa automobilistica», è un tributo regionale (solo in alcuni casi è dovuto alla Provincia Autonoma) il cui versamento spetta ad ogni proprietario di un veicolo, in base alle risultanze del PRA - Pubblico Registro Automobilistico. Il bollo auto deve essere pagato, annualmente, da chi risulta proprietario, indipendentemente dal fatto che il veicolo stesso circoli o meno.
L'importo dovuto dipende dalla potenza o portata del veicolo, espressa in kW o quintali, e dal suo impatto ambientale. Ogni Regione Italiana ha dei parametri di riferimento, perciò l'ammontare del tributo da versare annualmente può variare da una Regione all'altra.
QUALI NOVITÀ HA INTRODOTTO LA MANOVRA FINANZIARIA DEL 2020 RELATIVAMENTE AI VEICOLI IN NOLEGGIO
Il Decreto-Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto, con efficacia dal 1 gennaio 2020, una rilevante modifica relativamente al pagamento del bollo auto dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente (ossia, i veicoli concessi in noleggio per una durata del noleggio pari o superiore a 12 mesi). La modifica fa ricadere l’onere relativo al pagamento del bollo (inclusa l’addizionale erariale, ossia il c.d. “superbollo”) non più sul proprietario del veicolo ma sul cliente della società di noleggio (locatario). In particolare, il cliente della società di noleggio è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica del veicolo noleggiato, con decorrenza dalla data di consegna del medesimo e fino alla scadenza del relativo contratto, in favore della Regione (o Provincia Autonoma) in cui il cliente ha la propria sede legale o residenza.
COSA CAMBIA PER ARVAL E PER TUTTE LE SOCIETÀ DI NOLEGGIO
Arval non è più tenuta al versamento della tassa automobilistica e, di conseguenza, della stessa non va tenuto più conto nel canone di noleggio. Quotazioni e contenuti (online e offline) sono stati aggiornati, alla luce del decreto attuativo emanato il 30 settembre 2020.
AGGIORNAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO
Come è stato gestito il pagamento dei bolli con decorrenza 1° gennaio – 31 ottobre 2020
Arval ha provveduto al pagamento del bollo auto con decorrenza dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 per conto dei Clienti (salvo espresso diniego pervenuto entro il 30 giugno 2020, in caso di contenzioso e anomalie), con conseguente addebito degli importi versati e contestuale storno della quota bollo dai canoni di noleggio riferiti al periodo.
Arval ha deciso di procedere, in via eccezionale senza delega, con la modalità sopra indicata, a tutela del Cliente e a garanzia del servizio offerto, senza ulteriori oneri di gestione (rif. ultima comunicazione email e PEC di ottobre 2020).
Come viene gestito il pagamento dei bolli con decorrenza 1° novembre 2020
Con riferimento ai pagamenti dal 1° novembre 2020 il Cliente può scegliere se effettuare gli adempimenti in autonomia oppure delegare Arval, con un unico atto di delega, relativamente a tutti i veicoli in parco. Se sei già Cliente, da novembre 2020 a novembre 2021 è stata avviata una campagna informativa con tutte le indicazioni per delegare Arval. Se sei un nuovo Cliente verifica con il tuo referente commerciale come procedere.
FAQ
Trovi di seguito le domande più frequenti e le informazioni ad oggi condivisibili con tutti i nostri Clienti.
In riferimento alla vigente normativa locale della Regione Lazio, specifichiamo per la maggiore comprensione della interpretazione legislativa quanto segue:
VEICOLI IMMATRICOLATI FINO AL 31/12/2020
● A decorrere dal 2014 con legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, Regione Lazio ha disposto l'esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida Benzina/Elettrica o con alimentazione doppia Benzina/Idrogeno.
I veicoli nuovi con prima immatricolazione effettuata in regioni diverse dalla Regione Lazio, che successivamente vengono trasferiti nella Regione godono dell’esenzione in parola per il periodo residuale del triennio considerato.
● Per gli autoveicoli immatricolati prima del 01/01/2021, anche fuori della Regione Lazio, nel caso entrino nella disponibilità di soggetti passivi del tributo nella Regione Lazio è riconosciuta l'esenzione per il periodo residuale.
In riferimento alla vigente normativa locale della Regione Lazio, specifichiamo per la maggiore comprensione della interpretazione legislativa quanto segue:
VEICOLI IMMATRICOLATI DAL 01/01/2021
● Con la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, l’esenzione triennale prevista dall’articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno) è stata rivista con riferimento alle immatricolazioni dal 01/01/2021 di competenza della Regione Lazio, nei seguenti termini
a) l’esenzione triennale è riconosciuta solo in caso di veicolo nuovo immatricolato nel Lazio (Proprietario con sede in Lazio) con soggetto passivo d'imposta nel Lazio.
b) i veicoli nuovi con prima immatricolazione effettuata in regioni diverse dalla Regione Lazio, che successivamente vengono trasferiti nella Regione Lazio (ad esempio, per il passaggio di proprietà ad un soggetto passivo del tributo residente, appunto, nella Regione Lazio), non godranno dell’esenzione in parola per il periodo residuale del triennio considerato.
c) nel caso di veicolo immatricolato nuovo nel Lazio, successivamente transitato fuori regione, e che, prima della scadenza del triennio rientra nella competenza della Regione Lazio, è riconosciuta l'esenzione per il periodo residuale.
d) ai veicoli già immatricolati all’estero oppure immatricolati in altra Regione o Provincia Autonoma l’esenzione non è riconosciuta.
In riferimento alla vigente normativa locale della Regione Lombardia per i Clienti residenti, la Regione ha previsto, all’interno del proprio regolamento, la scontistica del 10% che verrà riconosciuta al Cliente fatto salvo casistiche specifiche previste dalla normativa regionale (per tutti i pagamenti effettuati entro i termini su contratti stipulati ad utilizzatori lombardi e contribuiti ad ACI con segnale paga agenzia=S. Il pagamento con S, implica che il cliente non possa procedere in autonomia al pagamento, ma lo stesso debba essere effettuato attraverso un soggetto abilitato a trasmettere flussi informatici in forma massiva, ad esempio un’agenzia). Il tariffario ha valenza annuale e potrà essere confermato o meno con il tariffario 2022.
In riferimento alla vigente normativa locale della Regione Abruzzo, con Legge Regionale 20 gennaio 2021, n. 1, art. 19, comma 35, la regione ha ampliato l’ambito di applicazione dell’esenzione per i veicoli con alimentazione ibrida termica-elettrica (prevista dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019) sino a ricomprendere anche i locatari dei veicoli che siano residenti nella Regione Abruzzo.
Segnaliamo che l’archivio tributario ACI non è in linea con tale disposizione in quanto i bolli sono sempre dichiarati come dovuti.
In riferimento alla vigente normativa locale della Regione Sicilia, la regione ha disposto che l’esenzione triennale prevista con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1, articolo 3 per i veicoli con alimentazione ibrida elettrica/termica, sia concessa ai soli veicoli con proprietario residente al PRA in regione Sicilia.
In riferimento alla vigente normativa locale della Regione Marche l’esenzione prevista Rif. art. 6 l.r. n. 35/2016 per i veicoli con alimentazione ibrida elettrica/termica è estesa anche agli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente, ma solamente nei casi in cui la locazione sia iscritta contestualmente all’immatricolazione. Da precisare che l’archivio tributario ACI non è in linea con tale disposizione in quanto presenta l’esenzione anche in casi in cui l’iscrizione della locazione è avvenuta tardivamente.
È la quota fissa per pagamento tramite PagoPA.
Il Cliente può delegare Arval al pagamento e Arval effettuerà questo servizio senza oneri aggiuntivi tranne quelli relativi al contributo PagoPA pari a 2.30€ a veicolo per transazione. Pertanto la quota del bollo riportata in fattura corrisponderà esattamente a quanto pagato da Agenzia Italia ad ACI come tassa automobilistica anticipata in nome e per conto del cliente (per questo rifatturata esente Iva art.15), oltre alla quota fissa per pagamento tramite PagoPA (= costo di esazione).
Sede legale del Cliente intestatario del contratto di locazione (o residenza in caso di privato).
Il Decreto-Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto, con efficacia dal 1 gennaio 2020, una rilevante modifica relativamente al pagamento del bollo auto dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente (per una durata del noleggio pari o superiore a 12 mesi). La modifica fa ricadere l’onere relativo al pagamento del bollo non più sul proprietario del veicolo ma sul cliente della società di noleggio (locatario). In particolare, il cliente della società di noleggio è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica del veicolo noleggiato, con decorrenza dalla data di consegna del medesimo e fino alla scadenza del relativo contratto, in favore della Regione (o Provincia Autonoma) in cui il cliente ha la propria sede legale (o residenza in caso di privato).
Verrà rimborsata la quota per l’anno 2020 e riaddebitato il bollo di competenza.
Sì. Arval non è più tenuta al versamento della tassa automobilistica e, di conseguenza, della stessa non va tenuto più conto nel canone di noleggio.
No, Arval provvederà al pagamento del bollo su cadenza quadrimestrale (ad eccezione al momento di regione Piemonte che permette soltanto il pagamento con cadenza annuale).
Il pagamento del superbollo continua a essere annuale.
In entrambi i casi l'ammontare verrà riaddebitato contestualmente al pagamento.
Per durate dichiarate < 12 mesi non cambia nulla, mentre per durate dichiarate ≥ 12 mesi valgono le stesse logiche dei veicoli in Noleggio a lungo termine.
No, si tratta di spese anticipate in nome e per conto del cliente e quindi saranno fatturate esenti IVA art.15
Da novembre 2020 a novembre 2021 tutti i Clienti (esclusi quelli in contenzioso), sono stati coinvolti nella campagna informativa massiva sulla modalità di sottoscrizione della delega al pagamento della tassa di proprietà da parte di Arval, in nome e per conto del Cliente: in questa occasione, hanno avuto la possibilità di indicare con un semplice “click” se intendevano oppure no delegare Arval.
Per i nuovi Clienti la sottoscrizione del modulo "scelta" è obbligatoria, la «delega» è facoltativa in quanto il Cliente può anche decidere di provvedere in autonomia al pagamento della tassa automobilistica (selezionando la voce "Gestione autonoma a cura del Cliente" sul modulo PDF).
Il modulo di delega può validamente essere sottoscritto con firma digitale.
Con la nuova normativa relativa alla tassa automobilistica non è più possibile mantenere la quota bollo all’interno del canone di noleggio mensile. A ottobre 2020 è stata avviata l’attività di scorporo dal canone dell’importo previsto da Arval (su Regione Toscana) e il canone aggiornato è visibile dalla fatturazione emessa da novembre 2020.
- La nota di credito va a stornare la quota bollo Arval che era inclusa nel canone (calcolata su Regione Toscana sulla base delle tariffe in vigore per l’anno 2019)
- La fattura fa riferimento all’importo del bollo pagato, sulla base delle tariffe in vigore per l’anno 2020, per tuo nome e tuo conto, in favore della Regione o Provincia Autonoma in cui hai la sede legale (o residenza in caso di Cliente Privato)
Facciamo presente che:
- Regione Toscana riconosce ai veicoli in noleggio una scontistica rispetto alle tariffe standard
- La quota del bollo inserita in fattura corrisponde esattamente a quanto pagato da Agenzia Italia ad ACI come tassa automobilistica anticipata in nome e per conto del cliente (per questo rifatturata esente Iva art.15), oltre a 2.30€ di quota fissa per pagamento tramite PagoPA
Non è detto che il nuovo bollo coincida con la quota bollo che era inclusa nel canone, potrebbe essere superiore o inferiore, perché con la nuova normativa le tariffe sono dettate dalla Regione o Provincia Autonoma in cui il cliente ha sede legale (o residenza in caso di Privato).
I pagamenti in nome e per conto dei clienti sono stati effettuati in base alle scadenze dei bolli pagati in precedenza da Arval: non tutte le targhe hanno il rinnovo che parte da gennaio in quanto il bollo è legato all'immatricolazione del veicolo.
Tenuto conto della validità dei bolli pagati nel 2019, la normativa si applica dal primo bollo in scadenza da pagare nel 2020, motivo per cui può succedere che il bollo pagato in nome e per conto del cliente non comprenda i primi mesi del 2020.
Al momento del rinnovo del bollo si individua il debitore che è tenuto al pagamento per la durata minima prevista, se nel periodo il veicolo viene trasferito non ha diritto al rimborso della quota bollo pagata.
Non è possibile avere il rimborso della quota bollo già versata.
Stesso discorso in caso di chiusura anticipata o furto totale.
Il Cliente può chiedere al proprio ref. commerciale.
Se il Cliente ha confermato la scelta di “attivazione” o “non attivazione” del servizio di delega tramite campagna online può ricliccare sul link (bottone verde) dell'email ricevuta: visualizzerà direttamente la schermata con conferma e riepilogo della scelta effettuata. Attenzione che in caso di più anagrafiche associate alla stessa email le comunicazioni possono essere state gestite in differenti wave (e quindi vanno verificate tutte, da novembre 2020 a novembre 2021).
Sì, non è per singolo veicolo ma per anagrafica cliente (codice cliente di 1° livello).
Arval ha deciso di farsi carico anche della gestione del pagamento di eventuali bolli "scaduti" solo se la delega viene sottoscritta entro e non oltre il 31.12.2021.
Il pagamento del primo bollo è sempre a carico di Arval.
Anche in questo caso il pagamento nella maggior parte dei casi ad oggi è quadrimestrale (o annuale nel caso di Regione Piemonte). È possibile verificarlo in autonomia sul sito ACI.
I siti ufficiali su cui verificare l’importo del bollo e superbollo sono www.agenziaentrate.gov.it (al percorso schede > pagamenti > bollo auto. Giunto in questa pagina, sempre nella colonna di sinistra, dovrai cliccare sul link “calcolo del bollo auto in base alla targa” e infine su “accedi al servizio”) e quello di ACI: www.aci.it/i-servizi/servizi-online/bollo-auto.html
Il superbollo è un'ulteriore tassa automobilistica che grava sulle auto con potenza superiore a 185kw: il pagamento è annuale e il calcolo è 20€ euro per ogni kw di potenza che eccede i 185 Kw.
È la quota fissa per pagamento tramite PagoPA.
Il Cliente può delegare Arval al pagamento e Arval effettuerà questo servizio senza oneri aggiuntivi tranne quelli relativi al contributo PagoPA pari a 2.30€ a veicolo per transazione. Pertanto la quota del bollo riportata in fattura corrisponderà esattamente a quanto pagato da Agenzia Italia ad ACI come tassa automobilistica anticipata in nome e per conto del cliente (per questo rifatturata esente Iva art.15), oltre alla quota fissa per pagamento tramite PagoPA (= costo di esazione).
Il Cliente con sede legale o residenza all'estero deve pagare sulla sede di immatricolazione del veicolo, quindi nel nostro caso su regione Toscana.
È opportuno indicare sempre ad Arval come si intende gestire il pagamento (se delegando Arval o in autonomia) perché la scelta è indipendente dal tipo di veicolo in quanto legata al Cliente e non al singolo veicolo in noleggio. Da aprile 2021 il “modulo scelta” è stata inserito nel processo standard di sottoscrizione dei documenti contrattuali (così come la scelta relativa alla gestione dell’intestazione temporanea – art.94).
Segnaliamo che le esenzioni ad oggi variano in base alla regione, alla data di immatricolazione del mezzo e alla sua alimentazione, possono anche variare di anno in anno e avere una durata limitata nel tempo (ad es. veicoli elettrici sono esenti solo per i primi anni o la regione Lazio ha escluso dal 2021 l’esenzione per i veicoli ibridi benzina se immatricolati fuori regione, regola ad oggi non applicata da altri).
Indicare formalmente ad Arval la modalità scelta per la gestione della tassa automobilistica (bollo e superbollo) è fondamentale per avere un Database consistente e completo in vista di future comunicazioni di servizio sul tema (es. nuovi cambiamenti normativi) e per efficientare e securizzare i processi di pagamento evitando errori di omissione di pagamento ove dovuto.
È importante differenziare tra:
AVVISI DI PAGAMENTO PER BOLLI CON SCADENZA FUTURA = sono solo dei promemoria al pagamento del bollo inviate dalle Regioni ai Clienti che, come prevede la nuova norma, sono i debitori del pagamento del Bollo.
SOLLECITI DI PAGAMENTO PER I BOLLI SCADUTI NEL 2020 = se il Cliente ha sottoscritto la delega, oneri ed interessi sono a carico Arval.
Vi preghiamo di inoltrare tali comunicazioni al Customer Care per i necessari controlli con il partner Agenzia Italia.